Con sentenza n. 8719/2021 del 30 marzo scorso la Suprema Corte di Cassazione conferma il proprio orientamento secondo cui la stipula dell'atto di ditazione del trust non può essere considerato come presupposto per l'imposizione.
Tale orientamento, in aperta contrapposizione con quello dell'Agenzia delle Entrate affermato nelle circolari 48/E/07 e 3/E/08 secondo cui la capacità contribuitiva si manifestava sin dal momento dell'istituzione del vincolo di destinazione che deriva dall’atto di dotazione di un trust, è stato incessantemente ripetuto con riguardo a qualsiasi “tipo” di trust possa configurarsi, vale a dire con riferimento: 1 sia al trust autodichiarato (quello nel quale il disponente nomina se stesso quale trustee) che al trust traslativo (quello nel quale il disponente trasferisce i beni vincolati in trust a un soggetto diverso da se stesso); 2 sia al trust avente finalità di passaggio generazionale, che al trust con scopo di beneficienza, al trust preordinato a finanziare un'infrastruttura di pubblica utilità, al trust liquidatorio (e cioè istituito per gestire una posizione debitoria), eccetera.
La ragione che sta alla base dell’inversione di giurisprudenza del 2019 è stata fondata sull’idea che l'originazione del vincolo di destinazione derivante dall’istituzione di un trust non incrementa la sfera giuridica del trustee in quanto la formazione del patrimonio del trust è meramente transitoria in quanto servente all’attuazione del trust. In altri termini, quando l’articolo 2, comma 47, Dl 262/06 (la norma che ha reintrodotto nel nostro ordinamento l’imposta di donazione, in precedenza soppressa) ha menzionato – innovando rispetto alla legislazione antecedente – anche i vincoli di destinazione tra le situazioni che costituiscono un presupposto di imponibilità, non avrebbe istituito una nuova fattispecie imponibile con l’imposta di donazione, ma “solo” avrebbe chiarito che l’imposta di donazione si applica anche al trasferimento di patrimonio che si abbia, oltre che per effetto di una donazione, anche in conseguenza dell’istituzione di un vincolo di destinazione. Vale a dire che l’imposta di donazione si applica non nel momento in cui il vincolo di destinazione viene istituito (in particolare, quando il trustee viene reso titolare del patrimonio vincolato in trust, né tantomeno quando il disponente si autodichiara trustee), ma si applica all'incremento patrimoniale che si verifica in capo ai soggetti designati quali beneficiari del trust a seguito del trasferimento che il trustee disponga in loro favore.
Ciononostante, di questo orientamento della Cassazione gli uffici periferici dell’Agenzia non tengono conto anche se una svolta dell’Agenzia pare esser stata indirettamente preannunciata nella risposta a interpello n. 106 del 15 febbraio 2021, nella quale l’Agenzia, richiamando espressamente la decisione n. 10256/2020 della Cassazione (una delle tante ove l’Agenzia è stata smentita), ha affermato che «l’attribuzione di beni e diritti ai beneficiari di un trust da parte del trustee può determinare l’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni» mentre, prima di allora, l’Agenzia delle Entrate aveva sempre sostenuto che la cessazione del vincolo del trust, con l’attribuzione ai beneficiari del patrimonio già vincolato in trust, è un episodio fiscalmente irrilevante, essendo invece rilevante il momento istitutivo del vincolo di destinazione.