Secondo la Cassazione, ordinanza 6 aprile 2021, n. 9256, l’art. 1591 c.c. prevede che, al ritardo nella restituzione della cosa, il conduttore è tenuto a corrispondere "il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna", per cui è il legislatore stesso che prevede che in caso di ritardo nel recupero della disponibilità della cosa locata il locatore subisca un danno che è pari (quanto meno) all'ammontare del canone.