Secondo la Sesta Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione, il rimborso delle spese forfetarie costituisce una voce accessoria che va necessariamente riconosciuta, al pari del rimborso dell'imposta sul valore aggiunto e della quota di contribuzione previdenziale che per legge è a carico del cliente del professionista.
La Corte di Cassazione, infatti, con Sentenza n. 1421/2021, ha precisato, nella vigenza del D.M. n. 55 del 2014, che in difetto di specificazione della debenza, o anche solo della percentuale, delle spese forfetarie, queste debbano ritenersi riconosciute nella misura del quindici per cento del compenso totale, quale massimo di regola spettante, potendo tale misura essere soltanto motivatamente diminuita dal giudice
Pertanto, le spese forfetarie sono contemplate, nella misura del 1 5 % prevista come "di regola" dal D.M. n. 55 del 2014, anche a prescindere dalla specifica indicazione, tanto della loro debenza, che della loro percentuale.